Versione 1.3.3 del 18.10.2026 (sostituisce la versione 1.3.2 del 18.10.2026 per gli Ordini trasmessi dopo la pubblicazione; registro delle modifiche in fondo al documento)
Venditore: CLARYEL SRLS — sede legale Via Leonardo Da Vinci 26, 22073 Fino Mornasco (CO), Italia — P.IVA 04258140138 — REA CO-431643 — PEC claryel@ultracert.it — email amministrazione@claryel.it — amministratore unico Viktor Khudiakov — microimpresa e startup innovativa a socio unico.
Art. 1 — Definizioni
Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Vendita ("CGV") si intende per:
- "CLARYEL" o "Venditore": CLARYEL SRLS, come sopra identificata.
- "Cliente" o "Acquirente": l'impresa, la società, l'ente o il libero professionista titolare di partita IVA italiana che acquista da CLARYEL agendo nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.
- "Consumatore": la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 — Codice del consumo).
- "CLARYEL Box" o "Box": il sistema di intelligenza artificiale locale assemblato, configurato e collaudato da CLARYEL, comprensivo dello Stack Software preinstallato, nelle configurazioni pubblicate o concordate. Le configurazioni di Livello 1 e Livello 2 sono computer con desktop grafico, destinati all'uso alla scrivania con monitor, tastiera e mouse. Le configurazioni di Livello 2 possono essere utilizzate da più collaboratori di un piccolo ufficio, ciascuno con il proprio account, e, ove attivato, sono raggiungibili da remoto, anche da smartphone. Le configurazioni di Livello 1 sono destinate all'uso principalmente locale alla postazione: in un piccolo ufficio i collaboratori possono utilizzarle a turno alla stessa postazione e l'accesso da remoto, ove attivato, è destinato all'utente del computer. Le configurazioni di Livello 3 sono sistemi ad alte prestazioni per carichi di lavoro impegnativi.
- "Prodotto": la Box e ogni altro bene materiale venduto da CLARYEL (es. accessori, periferiche, potenziamenti opzionali).
- "Stack Software": l'insieme del software preinstallato sulla Box, composto da Software di Terzi (inclusi componenti open source e modelli di IA di terzi) e da Software CLARYEL.
- "Software CLARYEL": script, configurazioni, integrazioni, agenti, strumenti di ripristino, documentazione e ogni altro elemento software sviluppato da o per CLARYEL e installato sulla Box.
- "Software di Terzi": software, librerie, firmware di componenti, sistemi operativi e modelli di IA di titolarità di terzi, distribuiti con licenze proprie.
- "Piano di Assistenza": il servizio di assistenza e consulenza (Base, Plus, Pro, Individuale) disciplinato dal documento "SLA — Livelli di servizio di assistenza e consulenza" ("SLA").
- "Ordine": la proposta d'acquisto del Cliente, trasmessa secondo l'art. 4.
- "Conferma d'Ordine": l'accettazione scritta dell'Ordine da parte di CLARYEL, che può essere accompagnata da fattura proforma.
- "Contratto": il contratto concluso ai sensi dell'art. 4, composto da Conferma d'Ordine, CGV, eventuali condizioni particolari scritte e, se acquistato, SLA.
- "Giorno lavorativo": dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi riconosciuti in Italia.
- "PEC": posta elettronica certificata.
Art. 2 — Ambito di applicazione; vendita esclusivamente B2B
2.1. Le CGV si applicano a tutte le vendite di Prodotti effettuate da CLARYEL e, per quanto compatibili, ai servizi connessi, salvo deroghe pattuite per iscritto. Prevalgono su eventuali condizioni generali del Cliente, che non si applicano se non espressamente accettate per iscritto da CLARYEL.
2.2. CLARYEL vende esclusivamente a soggetti che agiscono in qualità di professionisti e sono titolari di partita IVA. Il Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005), incluse le disposizioni sul diritto di recesso e sulla garanzia legale di conformità, non si applica ai Contratti conclusi ai sensi delle presenti CGV.
2.3. Con l'invio dell'Ordine il Cliente dichiara, sotto la propria responsabilità, di: (a) agire nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale; (b) acquistare per finalità connesse a tale attività; (c) essere titolare della partita IVA indicata nell'Ordine, valida e attiva. Il Cliente fornisce ragione sociale, sede, partita IVA, codice fiscale e codice destinatario SdI o indirizzo PEC per la fatturazione elettronica, e sottoscrive la dichiarazione di qualità professionale di cui all'Allegato A.
2.4. CLARYEL può verificare la partita IVA del Cliente e può rifiutare o annullare, senza alcun onere, Ordini provenienti da Consumatori, da soggetti la cui qualità professionale non sia verificabile o Ordini incompleti, restituendo le somme eventualmente ricevute. Qualora la dichiarazione di cui all'art. 2.3 risulti non veritiera, il Cliente tiene indenne CLARYEL da ogni conseguenza pregiudizievole e CLARYEL può valersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 24.
2.5. Ambito territoriale. Le vendite di hardware sono riservate a Clienti con partita IVA italiana e con consegna in Italia.
Art. 3 — Informazioni sui Prodotti
3.1. Le descrizioni, configurazioni, fotografie e prezzi pubblicati sul sito claryel.com o in altri materiali costituiscono invito a offrire e non offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c.
3.2. Le configurazioni di Livello 1 comprendono componenti principali usati/ricondizionati (CPU, scheda madre, RAM, GPU), come indicato nella relativa pagina prodotto, mentre unità di archiviazione NVMe, alimentatore, case e raffreddamento sono nuovi. Tale caratteristica, nota al Cliente al momento dell'Ordine, è elemento essenziale della configurazione e del prezzo e non costituisce di per sé vizio.
3.3. CLARYEL può sostituire singoli componenti con altri di prestazioni equivalenti o superiori per ragioni di disponibilità, dandone indicazione nella Conferma d'Ordine o prima della spedizione.
3.4. La gestione remota del sistema e la gestione a livello hardware sono funzioni opzionali per il Livello 1, attivabili al momento dell'Ordine o successivamente. Il Livello 2 utilizza una scheda madre con supporto Intel vPro, che consente la gestione a livello hardware con il permesso del Cliente. Le Box di Livello 1 e 2 non includono moduli radio (Wi-Fi o Bluetooth) (art. 15.10).
3.5. Per il Livello 1 il firmware e il BIOS della scheda madre non ricevono più aggiornamenti dal produttore; si applica l'art. 15.3-bis, di cui il Cliente prende atto prima dell'acquisto.
3.6. Gestione dell'alimentazione. Le Box di Livello 1 e 2 sono consegnate con la gestione dell'alimentazione attivata: spegnimento dello schermo e sospensione automatica dopo un periodo di inattività, secondo le impostazioni indicate nella documentazione della Box. Il Cliente può modificare tali impostazioni dopo la consegna; la documentazione della Box indica gli effetti sui consumi. La riattivazione dalla rete locale (Wake on LAN) può essere attivata o disattivata dal Cliente.
Art. 4 — Formazione del Contratto (artt. 1326 ss. c.c.)
4.1. L'Ordine del Cliente, inviato tramite il modulo di richiesta sul sito, email o PEC, costituisce proposta contrattuale.
4.2. Il Contratto si conclude nel momento in cui il Cliente ha conoscenza della Conferma d'Ordine scritta di CLARYEL, trasmessa via email o PEC (art. 1326, comma 1, c.c.).
4.3. Una Conferma d'Ordine che modifica l'Ordine (es. configurazione, prezzo, tempi) vale come nuova proposta (art. 1326, ultimo comma, c.c.); in tal caso il Contratto si conclude con l'accettazione scritta del Cliente, anche via email.
4.4. CLARYEL non è obbligata ad accettare gli Ordini.
Art. 5 — Prezzi e IVA; fatturazione
5.1. I prezzi dell'hardware e dei Piani di Assistenza sono indicati IVA inclusa (aliquota ordinaria del 22%), con indicazione anche dell'importo IVA esclusa. Alla data delle presenti CGV risultano pubblicati: Livello 1 — 999 € IVA inclusa; Livello 2 — 2.999 € IVA inclusa; Livello 3 — da 7.000 € IVA inclusa. Il prezzo vincolante è quello indicato nella Conferma d'Ordine.
5.2. Il corrispettivo contrattuale è costituito dall'importo imponibile indicato nella Conferma d'Ordine; l'IVA è applicata secondo l'aliquota vigente al momento dell'operazione. In caso di variazione dell'aliquota resta invariato l'imponibile.
5.3. Le spese di consegna e di assicurazione del trasporto in Italia sono a carico di CLARYEL (art. 8). Sono esclusi dal prezzo, salvo diversa indicazione nella Conferma d'Ordine: potenziamenti opzionali, periferiche, Piani di Assistenza a pagamento ed eventuali servizi on-site, offerti su preventivo separato.
5.4. I prezzi pubblicati riflettono i prezzi dei fornitori e la disponibilità a magazzino alla data di pubblicazione e possono variare per Ordini successivi; non variano dopo la Conferma d'Ordine.
5.5. Fatturazione elettronica. CLARYEL emette fattura elettronica in formato FatturaPA trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SdI) al codice destinatario o all'indirizzo PEC comunicato dal Cliente, nel rispetto della normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Il Cliente è responsabile della correttezza dei dati di fatturazione forniti.
Art. 6 — Pagamento; interessi moratori
6.1. Pagamento anticipato. Il prezzo dei Prodotti è pagato anticipatamente per intero, mediante bonifico bancario, prima della spedizione, sulle coordinate indicate nella fattura proforma o nella Conferma d'Ordine. La preparazione della Box decorre dall'accredito del pagamento.
6.2. Rateizzazione. In deroga all'art. 6.1, CLARYEL può concedere, per le Box disponibili a magazzino e alle imprese che abbiano dimostrato la propria solvibilità, il pagamento in 12 rate mensili, esclusivamente sulla base di condizioni particolari sottoscritte dalle Parti, che regolano anche la riserva di proprietà di cui all'art. 7.
6.3. Interessi moratori. In caso di ritardato pagamento di qualsiasi importo dovuto, decorrono automaticamente, senza necessità di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza, gli interessi moratori nella misura degli interessi legali di mora, ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.
6.4. Costi di recupero. CLARYEL ha diritto, senza necessità di costituzione in mora, all'importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la prova del maggior danno, inclusi i costi di assistenza per il recupero del credito (art. 6 D.Lgs. 231/2002).
6.5. In caso di mancato o ritardato pagamento CLARYEL può sospendere le consegne e le prestazioni ancora dovute, ai sensi dell'art. 1460 c.c., fermo l'art. 13.6. Per i Piani di Assistenza si applica lo SLA.
Art. 7 — Riserva di proprietà (artt. 1523–1524 c.c.)
7.1. Nei casi di pagamento rateale di cui all'art. 6.2, la proprietà dei Prodotti si trasferisce al Cliente con il pagamento dell'ultima rata del prezzo, mentre i rischi passano al Cliente dal momento della consegna (art. 1523 c.c.).
7.2. Fino al trasferimento della proprietà il Cliente: (a) custodisce i Prodotti con diligenza presso la sede indicata nell'Ordine; (b) non li aliena, concede in garanzia, noleggia o trasferisce a terzi; (c) informa senza ritardo CLARYEL via PEC di pignoramenti o pretese di terzi.
7.3. Ai fini dell'opponibilità ai creditori del Cliente, il patto di riservato dominio risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento (art. 1524, comma 1, c.c.), formato mediante scambio via PEC o sottoscrizione con firma digitale.
7.4. In caso di risoluzione per inadempimento del Cliente si applica l'art. 1526 c.c.
Art. 8 — Consegna
8.1. La consegna in Italia è gratuita e avviene all'indirizzo indicato nell'Ordine, tramite corriere scelto da CLARYEL. Il trasporto è a carico di CLARYEL ed è assicurato da CLARYEL.
8.2. Termini indicativi. La preparazione della Box (assemblaggio, configurazione e collaudo) richiede indicativamente 2–3 giorni lavorativi dall'accredito del pagamento; il trasporto a mezzo corriere richiede indicativamente fino a 7 giorni ulteriori. I termini di consegna sono indicativi e non essenziali: non si applica l'art. 1457 c.c. e il ritardo non dà diritto a risoluzione automatica né a risarcimento, salvo dolo o colpa grave di CLARYEL.
8.3. Qualora la consegna ritardi di oltre 30 giorni rispetto al termine indicativo per causa imputabile a CLARYEL, il Cliente può intimare l'adempimento ai sensi dell'art. 1454 c.c. con termine non inferiore a 15 giorni; decorso inutilmente il termine, il Contratto è risolto e CLARYEL restituisce quanto ricevuto per il Prodotto non consegnato.
8.4. CLARYEL comunica al Cliente la spedizione e il numero di tracciamento. Il Cliente assicura la presenza di una persona incaricata di ricevere la merce; i costi di giacenza o di nuova consegna dovuti a causa del Cliente sono a suo carico.
8.5. Sono ammesse consegne parziali per Ordini relativi a più Prodotti.
Art. 9 — Luogo della consegna e passaggio del rischio
9.1. In deroga all'art. 1510, comma 2, c.c., CLARYEL non si libera dall'obbligo di consegna rimettendo il Prodotto al vettore: la consegna si perfeziona con la consegna del Prodotto al Cliente all'indirizzo indicato nell'Ordine.
9.2. I rischi di perimento e deterioramento passano al Cliente al momento della consegna. Fino a tale momento i danni e le perdite durante il trasporto sono a carico di CLARYEL, che si rivale sul vettore e sull'assicurazione, a condizione che il Cliente rispetti l'art. 10.
Art. 10 — Verifica al ricevimento; danni da trasporto
10.1. Al ricevimento il Cliente verifica, in presenza del corriere, l'integrità e il numero dei colli. In caso di imballo danneggiato, manomesso o di colli mancanti, il Cliente appone riserva specifica sul documento di consegna del vettore al momento dell'accettazione (ad es. "accetto con riserva: collo danneggiato"), oppure rifiuta la consegna, documentando con fotografie.
10.2. I danni e le mancanze apparenti sono denunciati a CLARYEL per iscritto (email o PEC) entro 8 giorni dal ricevimento (artt. 1495 e 1511 c.c.), allegando fotografie dell'imballo e del Prodotto e copia del documento di consegna con la riserva.
10.3. Al primo avvio il Cliente esegue la procedura di verifica indicata nella documentazione della Box e comunica eventuali anomalie nel medesimo termine. La mancata comunicazione non pregiudica la garanzia per vizi occulti di cui all'art. 12.
Art. 11 — Messa in servizio
11.1. La vendita non include l'installazione presso il Cliente. La Box è consegnata preconfigurata; CLARYEL fornisce istruzioni e assistenza da remoto secondo il Piano di Assistenza. Eventuali servizi on-site sono offerti su preventivo separato.
11.2. Il Cliente garantisce un ambiente idoneo: alimentazione elettrica stabile (si raccomanda un gruppo di continuità), adeguata ventilazione, connessione di rete, temperatura e umidità entro i limiti indicati nella documentazione della Box.
Art. 12 — Garanzia legale per vizi (artt. 1490–1495 c.c.)
12.1. CLARYEL garantisce che i Prodotti sono immuni da vizi che li rendano inidonei all'uso cui sono destinati o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (art. 1490 c.c.). La garanzia non è esclusa né limitata dalle presenti CGV, fermo l'art. 1491 c.c.
12.2. A pena di decadenza, il Cliente denuncia i vizi per iscritto entro 8 giorni dalla scoperta; per i vizi apparenti di cose trasportate il termine decorre dal ricevimento (artt. 1495, comma 1, e 1511 c.c.). L'azione si prescrive in un anno dalla consegna (art. 1495, comma 3, c.c.).
12.3. Restano salvi i rimedi di legge (risoluzione o riduzione del prezzo, art. 1492 c.c.; risarcimento del danno, art. 1494 c.c., nei limiti dell'art. 16). CLARYEL può in via prioritaria eliminare il vizio mediante riparazione o sostituzione ai sensi dell'art. 13.
12.4. Non costituiscono vizi: l'usura normale; la natura usata/ricondizionata dei componenti dichiarata ai sensi dell'art. 3.2; difetti causati da uso improprio, installazione o modifiche non autorizzate, eventi esterni (sovratensioni, liquidi, urti, surriscaldamento per ambiente inidoneo); malfunzionamenti di Software di Terzi o di software installato dal Cliente non imputabili a CLARYEL.
Art. 13 — Garanzia convenzionale di buon funzionamento (art. 1512 c.c.)
13.1. In aggiunta alla garanzia legale, CLARYEL garantisce il buon funzionamento della Box per 12 mesi dalla consegna.
13.2. Il difetto di funzionamento è denunciato entro 30 giorni dalla scoperta, a pena di decadenza; l'azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta (art. 1512, comma 1, c.c.).
13.3. Procedura. Ogni richiesta in garanzia passa dall'assistenza CLARYEL e diventa un ticket. CLARYEL diagnostica il problema, di norma da remoto con il consenso del Cliente, quindi ripara o sostituisce il componente difettoso, utilizzando anche ricambi collaudati della propria riserva; per i componenti ricondizionati possono essere impiegati ricambi ricondizionati collaudati di prestazioni equivalenti. Ove sia necessario il rientro della Box o di un componente, per i casi riconosciuti in garanzia CLARYEL organizza la spedizione in Italia a proprie spese.
13.4. Per i componenti nuovi possono concorrere le garanzie di fornitori e produttori; il Cliente si rivolge in ogni caso a CLARYEL quale unico interlocutore.
13.5. Le garanzie di cui agli artt. 12 e 13 sono le uniche garanzie prestate da CLARYEL sul Prodotto.
13.6. Indipendenza dai Piani di Assistenza. La garanzia legale e la garanzia convenzionale sono dovute indipendentemente dall'acquisto o dal pagamento di un Piano di Assistenza. Il mancato pagamento di un Piano comporta l'interruzione dei servizi del Piano secondo lo SLA, ma non sospende gli interventi in garanzia.
13.7. Riparazioni e restituzioni. Prima di una riparazione con rientro della Box o della restituzione di dispositivi di archiviazione, il Cliente esegue un backup e può eseguire, o chiedere gratuitamente a CLARYEL, la cancellazione sicura dei dati (art. 15.6); in alternativa può trattenere i dispositivi di archiviazione, la cui rimozione è agevolata dalla progettazione per lo smontaggio (art. 15.7). I componenti sostituiti in garanzia diventano di proprietà di CLARYEL, che li sottopone a cancellazione sicura prima di ogni riutilizzo o smaltimento e, su richiesta, ne rilascia conferma scritta.
13.8. Sono esclusi dalla garanzia convenzionale i casi di cui all'art. 12.4 e le modifiche hardware non autorizzate per iscritto da CLARYEL. Per i dati si applica l'art. 16.4.
Art. 14 — Software, licenze e modelli di IA
14.1. Software CLARYEL. CLARYEL, o i suoi licenzianti, resta titolare di tutti i diritti sul Software CLARYEL, tutelato dalla L. 22 aprile 1941, n. 633 (artt. 64-bis ss.). Al Cliente è concessa una licenza d'uso non esclusiva, a tempo indeterminato, limitata all'uso sulla Box per le esigenze interne del Cliente, trasferibile solo unitamente alla Box previa comunicazione scritta a CLARYEL. Restano salvi i diritti inderogabili dell'utente legittimo previsti dalla legge.
14.2. Software di Terzi e open source. Lo Stack Software include Software di Terzi (ad es. sistema operativo Ubuntu, Home Assistant, database, modelli di IA) distribuito con le rispettive licenze, che per tali componenti prevalgono sulle presenti CGV. L'elenco dei principali componenti e delle relative licenze è disponibile su richiesta. Nulla nelle CGV limita i diritti concessi dalle licenze open source.
14.3. Modelli di IA di terzi. Alcuni modelli possono essere soggetti a licenze con limitazioni d'uso. Il Cliente si impegna a rispettarle; le informazioni sulle licenze dei modelli installati sono disponibili su richiesta.
14.4. Output dell'IA. Gli output generati dai modelli di IA sono probabilistici e possono essere inesatti, incompleti o non aggiornati. Il Cliente è responsabile della verifica degli output prima di ogni uso con effetti verso terzi, della liceità dei dati che tratta e degli scopi per cui utilizza la Box. CLARYEL non garantisce l'idoneità degli output a uno scopo specifico.
14.5. Il Cliente non rimuove avvisi di titolarità e non utilizza il Software CLARYEL per realizzare prodotti concorrenti, salvo nei limiti consentiti dalla legge o dalle licenze open source applicabili.
Art. 15 — Aggiornamenti di sicurezza, vulnerabilità, cancellazione sicura e smontaggio
15.1. Cyber Resilience Act. CLARYEL assembla e commercializza la Box con il proprio nome e marchio e adempie agli obblighi del fabbricante di prodotti con elementi digitali ai sensi del Reg. (UE) 2024/2847 ("CRA"), nella misura in cui applicabili. Il periodo di assistenza della Box ai fini del CRA (art. 13, par. 8) è quello indicato all'art. 15.3.
15.2. Segnalazioni. CLARYEL notifica al CSIRT designato come coordinatore e all'ENISA, tramite la piattaforma unica di segnalazione, le vulnerabilità attivamente sfruttate e gli incidenti gravi che hanno un impatto sulla sicurezza della Box di cui viene a conoscenza, secondo i termini dell'art. 14 CRA, applicabile dall'11 settembre 2026 anche ai prodotti immessi sul mercato prima dell'11 dicembre 2027 (artt. 69, par. 3, e 71, par. 2, CRA), e informa i Clienti interessati della vulnerabilità o dell'incidente e delle misure di attenuazione e correttive che possono adottare (art. 14, par. 8, CRA).
15.3. Periodo di assistenza.
- (a) Software CLARYEL e sistema operativo: CLARYEL fornisce gratuitamente gli aggiornamenti e le correzioni di sicurezza del Software CLARYEL e del sistema operativo della Box, inclusa, quando necessario, la migrazione a una nuova versione supportata del sistema operativo, per 8 anni dalla data di vendita della Box.
- (b) Firmware e BIOS/UEFI dei componenti di terzi (es. scheda madre): CLARYEL rende disponibili gratuitamente gli aggiornamenti finché il relativo produttore li pubblica. Se il produttore cessa di pubblicare aggiornamenti, CLARYEL ne informa il Cliente e adotta, nel periodo di cui alla lettera (a), misure compensative a livello di sistema operativo e di configurazione.
- (c) Esclusioni: il periodo di assistenza riguarda gli aggiornamenti di sicurezza del software; i difetti hardware manifestatisi dopo la scadenza dei periodi di garanzia di cui agli artt. 12 e 13 sono esclusi.
15.3-bis. Livello 1 — firmware non più aggiornato dal produttore. La scheda madre ASUS Z10PA-U8 utilizzata nelle configurazioni di Livello 1 ha raggiunto la fine del supporto da parte del produttore: l'ultima versione del BIOS pubblicata dal produttore è la 3801 del 4 luglio 2019 e l'ultima versione del firmware BMC è la 1.16.1 dell'8 febbraio 2021. Il firmware e il BIOS di questo modello non ricevono più aggiornamenti dal produttore e CLARYEL non è in grado di fornirne. Per le configurazioni di Livello 1 CLARYEL garantisce, per 8 anni dalla data di vendita, la sicurezza a livello di sistema operativo e di software, mediante aggiornamenti del sistema operativo e del Software CLARYEL, misure di rafforzamento della configurazione (hardening) e mitigazioni delle vulnerabilità note del firmware, ove tecnicamente disponibili a livello di sistema operativo. Le vulnerabilità che risiedono esclusivamente nel firmware, nel BIOS o nel BMC e che non possono essere mitigate a livello di sistema operativo possono restare non corrette; quando ne viene a conoscenza, CLARYEL ne informa il Cliente ai sensi dell'art. 15.2, indicando le misure di attenuazione disponibili. Il Cliente dichiara di essere stato informato di quanto precede prima dell'acquisto e di accettarlo. Restano ferme le garanzie di cui agli artt. 12 e 13 e i limiti inderogabili di cui all'art. 16.5.
15.4. Obbligo, non abbonamento. Gli aggiornamenti e le misure di cui agli artt. 15.3 e 15.3-bis e le comunicazioni di sicurezza di cui all'art. 15.2 non costituiscono un servizio in abbonamento: sono forniti a tutti i Clienti per l'intero periodo di assistenza, anche in assenza di un Piano a pagamento e anche in caso di interruzione di un Piano per mancato pagamento. I Piani di Assistenza aggiungono i servizi descritti nello SLA (es. installazione assistita degli aggiornamenti, installazione e integrazione di software del Cliente, intervento di specialisti, consulenze, priorità).
15.5. Cooperazione del Cliente. Il Cliente installa tempestivamente gli aggiornamenti di sicurezza o consente a CLARYEL di installarli; segnala senza ritardo a CLARYEL qualsiasi vulnerabilità o incidente sospetto all'indirizzo amministrazione@claryel.it con oggetto «SICUREZZA» o tramite i canali di assistenza; non disattiva le misure di sicurezza dello Stack; custodisce in luogo sicuro le chiavi di riserva della cifratura d'emergenza. CLARYEL non risponde delle conseguenze della mancata installazione, da parte del Cliente, degli aggiornamenti resi disponibili.
15.6. Cancellazione sicura dei dati. I dati del Cliente sono conservati sulla Box in partizioni cifrate. La cancellazione sicura dei dati contenuti nei dispositivi di archiviazione della Box può essere eseguita: (a) dal Cliente, seguendo la procedura descritta nel manuale d'uso, basata sui comandi standard di cancellazione sicura dei dispositivi di archiviazione (ATA Secure Erase o NVMe Secure Erase/Format) o sulla cancellazione crittografica, secondo le linee guida NIST SP 800-88; oppure (b) gratuitamente da CLARYEL su richiesta del Cliente, da remoto o in occasione della restituzione della Box o del componente. In quest'ultimo caso CLARYEL rilascia al Cliente una conferma scritta dell'avvenuta cancellazione. Si raccomanda la cancellazione sicura prima di ogni restituzione, rivendita o dismissione.
15.7. Progettazione per lo smontaggio. Le tecniche di giunzione, fissaggio o saldatura utilizzate da CLARYEL non impediscono lo smontaggio, a fini di riparazione o riutilizzo, di dispositivi di archiviazione, memoria, processore, scheda madre, schede di espansione/grafiche, alimentatore, case e batterie, se presenti.
15.8. Natura degli impegni e progettazione ecocompatibile. Le configurazioni di Livello 1 e Livello 2 sono computer con desktop grafico ai quali si applica il Reg. (UE) n. 617/2013 sulla progettazione ecocompatibile dei computer; le relative informazioni di prodotto sono rese disponibili ai sensi dell'allegato II, punto 7, di tale regolamento. Per le configurazioni di Livello 1 e Livello 2 gli impegni di cui agli artt. 15.3, 15.6, 15.7 e 15.9 sono assunti da CLARYEL su base volontaria e contrattuale, in aggiunta agli obblighi derivanti dal CRA, e non derivano dal Reg. (UE) n. 617/2013. Per le configurazioni di Livello 3, ove qualificabili come server ai sensi del Reg. (UE) 2019/424, si applicano inoltre, nei limiti in cui risultino applicabili, le specifiche dell'allegato II di tale regolamento in materia di smontaggio, cancellazione sicura dei dati, firmware e informazioni di prodotto.
15.9. Informazioni di prodotto. CLARYEL mantiene disponibili sul sito ad accesso libero le informazioni di prodotto di ciascun modello di Box per almeno 8 anni dalla data di vendita dell'ultima unità del modello. Per le configurazioni di Livello 1 e 2 tali informazioni comprendono quelle previste dal Reg. (UE) n. 617/2013, allegato II, punto 7, pubblicate sulla base di valori misurati.
15.10. Moduli radio. Le Box di Livello 1 e Livello 2 sono fornite senza moduli radio (Wi-Fi o Bluetooth); la connessione alla rete avviene tramite la porta Ethernet cablata.
Art. 16 — Limitazione di responsabilità
16.1. CLARYEL risponde dei danni derivanti da inadempimento a essa imputabile (art. 1218 c.c.) nei limiti del presente articolo.
16.2. Massimale. La responsabilità complessiva di CLARYEL derivante dal Contratto o connessa allo stesso è limitata all'importo pagato dal Cliente a CLARYEL nei 12 mesi precedenti l'evento che ha dato origine al danno; per le pretese relative a una Box, il massimale non è comunque inferiore al prezzo pagato per tale Box.
16.3. Danni esclusi. Sono esclusi il lucro cessante, la perdita di fatturato, di avviamento o di opportunità commerciali, i danni indiretti e la perdita di dati.
16.4. Dati e backup. Il Cliente è responsabile dei propri dati e del mantenimento di copie di sicurezza adeguate e aggiornate, anche esterne alla Box. CLARYEL non conserva le chiavi dei dati personali cifrati del Cliente e non può recuperarli in caso di perdita delle chiavi.
16.5. Limiti inderogabili. Le limitazioni ed esclusioni del presente articolo non si applicano in caso di dolo o colpa grave di CLARYEL o di violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico (art. 1229 c.c.), né alla responsabilità per morte o lesioni personali, alla responsabilità per danno da prodotti difettosi (artt. 114 ss. e 124 D.Lgs. 206/2005) e a ogni altra responsabilità che non può essere esclusa o limitata per legge. In conformità all'art. 13 del Reg. (UE) 2023/2854 (Data Act), esse non escludono né limitano la responsabilità di CLARYEL per atti intenzionali o negligenza grave relativi all'accesso ai dati e al loro utilizzo.
Art. 17 — Protezione dei dati personali
17.1. Ciascuna Parte tratta i dati personali di referenti e dipendenti dell'altra Parte, necessari alla gestione del Contratto, in qualità di titolare autonomo, nel rispetto del Reg. (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. L'informativa di CLARYEL è disponibile sul sito claryel.com.
17.2. Dati trattati sulla Box. I dati elaborati dalla Box sono sotto il controllo del Cliente, che ne è titolare. La Box opera in locale; i dati personali sono conservati su partizioni cifrate le cui chiavi sono detenute dal Cliente e non da CLARYEL.
17.3. Assistenza remota — CLARYEL responsabile del trattamento (art. 28 GDPR). L'accesso remoto di CLARYEL alla Box avviene solo su richiesta e con autorizzazione del Cliente. Prima di ogni sessione di CLARYEL o di terzi, le partizioni cifrate che contengono i dati personali vengono bloccate e i dati personali cifrati non sono accessibili al supporto. Qualora, nell'ambito della garanzia o di un Piano di Assistenza, CLARYEL possa comunque venire a conoscenza, anche incidentalmente, di dati personali (es. nomi utente, log, metadati), CLARYEL agisce come responsabile del trattamento per conto del Cliente alle condizioni dell'Allegato B (Accordo sul trattamento dei dati), che costituisce parte integrante del Contratto.
17.4. Agenti IA di supporto. Le richieste di assistenza possono essere gestite da agenti IA vocali e testuali; il Cliente ne è informato (art. 50, par. 1, Reg. (UE) 2024/1689). I contenuti inviati ai canali di assistenza, inclusi gli screenshot, sono trattati secondo l'informativa privacy; il Cliente evita di inviare dati personali non necessari.
Art. 18 — Dati del prodotto (Reg. (UE) 2023/2854 — Data Act)
18.1. Il Data Act si applica dal 12 settembre 2025 (art. 50). CLARYEL SRLS è una microimpresa e startup innovativa a socio unico, priva di imprese associate o collegate; nella misura in cui la Box sia qualificabile come "prodotto connesso" (art. 2, punto 5), si applica l'esenzione dagli obblighi del capo II prevista dall'art. 7, par. 1. CLARYEL non si avvale di tale esenzione per limitare l'accesso del Cliente ai propri dati, che restano comunque presso il Cliente sulla Box.
18.2. In ogni caso, per trasparenza, CLARYEL informa il Cliente che: (a) i dati del Cliente sono conservati sulla Box, presso il Cliente; (b) la Box può trasmettere a CLARYEL dati tecnici sullo stato del dispositivo (ad es. stato dell'hardware, dei backup e degli aggiornamenti), che sono redatti in modo da non includere contenuti del Cliente né dati personali; l'elenco dei dati tecnici trattati è disponibile su richiesta; (c) il Cliente può accedere ai propri dati, esportarli e cancellarli con gli strumenti dello Stack Software.
18.3. Le clausole relative all'accesso ai dati e al loro utilizzo sono interpretate in conformità all'art. 13 del Data Act.
Art. 19 — NIS2 e AI Act
19.1. NIS2 (D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138). Se il Cliente è un soggetto essenziale o importante, CLARYEL, quale diretto fornitore, coopera ragionevolmente con il Cliente ai fini della sicurezza della catena di approvvigionamento (art. 24, comma 2, lett. d), e comma 3) fornendo, su richiesta, informazioni sulle proprie pratiche di sicurezza, sulla gestione delle vulnerabilità e sugli incidenti rilevanti per la Box, anche per consentire al Cliente le notifiche di cui all'art. 25. Requisiti aggiuntivi sono concordati per iscritto.
19.2. AI Act (Reg. (UE) 2024/1689, come modificato dal Reg. (UE) 2026/1744). Il Cliente che utilizza i sistemi di IA della Box sotto la propria autorità è "deployer" (art. 3, punto 4): adotta misure volte a sostenere l'alfabetizzazione in materia di IA del proprio personale (art. 4) e adempie agli obblighi di trasparenza a lui spettanti (art. 50). La Box non è progettata né commercializzata per finalità ad alto rischio; se il Cliente ne modifica la finalità in modo da renderla un sistema di IA ad alto rischio, assume gli obblighi del fornitore (art. 25, par. 1, lett. c)).
Art. 20 — Riservatezza
20.1. Le Parti mantengono riservate le informazioni non pubbliche ricevute dall'altra Parte in esecuzione del Contratto (informazioni tecniche e commerciali, configurazioni, credenziali, dati del Cliente) e le utilizzano solo per l'esecuzione del Contratto, per la sua durata e per 5 anni dalla cessazione. Sono escluse le informazioni pubbliche, già note o legittimamente ricevute da terzi, o la cui divulgazione sia imposta dalla legge o da un'autorità.
20.2. CLARYEL può citare il Cliente come referenza solo con il suo consenso scritto.
Art. 21 — Proprietà intellettuale
21.1. Marchi, segni distintivi, documentazione, Software CLARYEL e know-how restano di titolarità di CLARYEL. L'acquisto della Box non trasferisce diritti di proprietà intellettuale oltre alla licenza di cui all'art. 14.
21.2. Il software, i dati e i contenuti del Cliente restano di titolarità del Cliente.
Art. 22 — Forza maggiore
22.1. Nessuna Parte è responsabile dell'inadempimento o del ritardo dovuto a causa a essa non imputabile (artt. 1218 e 1256 c.c.), quali calamità naturali, epidemie, guerre, atti di autorità, interruzioni generalizzate di energia o telecomunicazioni, attacchi informatici su larga scala non prevenibili con la dovuta diligenza, scioperi non aziendali, indisponibilità di componenti presso i fornitori, ritardi dei vettori.
22.2. La Parte colpita informa l'altra senza ritardo. Se l'impedimento dura oltre 60 giorni, ciascuna Parte può recedere dal Contratto per la parte non eseguita, con restituzione delle somme pagate per prestazioni non eseguite.
Art. 23 — Conformità del Prodotto, RAEE e fine vita
23.1. Le informazioni sulla conformità del Prodotto e le eventuali marcature applicabili sono riportate nella documentazione che accompagna il Prodotto. Le informazioni di prodotto in materia di progettazione ecocompatibile (Reg. (UE) n. 617/2013 per i Livelli 1 e 2; Reg. (UE) 2019/424 per il Livello 3 e superiori, ove applicabile) sono disponibili secondo l'art. 15.9.
23.2. Il numero di iscrizione al Registro AEE, ove applicabile, è riportato in fattura (D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49).
23.3. Fine vita. Prima della dismissione il Cliente esegue, o chiede gratuitamente a CLARYEL, la cancellazione sicura dei dati (art. 15.6). La progettazione per lo smontaggio (art. 15.7) favorisce riparazione, riutilizzo e recupero dei componenti. Il Cliente conferisce il Prodotto a fine vita secondo la normativa vigente sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; su richiesta, CLARYEL fornisce indicazioni sulle modalità di conferimento.
Art. 24 — Sospensione e risoluzione
24.1. Eccezione d'inadempimento. In caso di inadempimento del Cliente, CLARYEL può rifiutare l'esecuzione delle proprie prestazioni ai sensi dell'art. 1460 c.c., nei limiti della buona fede, fermi gli artt. 13.6 e 15.4.
24.2. Clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.). CLARYEL può dichiarare risolto il Contratto, mediante comunicazione via PEC con cui dichiara di valersi della presente clausola, in caso di: (a) mancato pagamento, totale o parziale, di qualsiasi importo, incluse le rate, decorsi 15 giorni dalla scadenza; (b) violazione degli obblighi di cui all'art. 7.2; (c) dichiarazione non veritiera sulla qualità professionale o sulla partita IVA (art. 2.3); (d) violazione degli artt. 14, 21 o 25.
24.3. Resta salva la facoltà di diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) e il risarcimento del danno nei limiti dell'art. 16.
Art. 25 — Esportazioni e sanzioni
25.1. I Prodotti sono destinati all'uso in Italia. Il Cliente rispetta la normativa dell'Unione europea in materia di controllo delle esportazioni e di misure restrittive, incluse le misure nei confronti della Russia e della Bielorussia, e non riesporta, direttamente o indirettamente, i Prodotti verso destinazioni, soggetti o usi vietati.
Art. 26 — Offerte promozionali e consulenza da 99 €
26.1. Le offerte promozionali pubblicate sul sito si applicano secondo i termini pubblicati alla data dell'Ordine.
26.2. Per la consulenza da 99 € si riporta testualmente quanto pubblicato da CLARYEL: «I 99 € vengono scalati dall'hardware CLARYEL Box. Se dopo la consulenza l'azienda rinuncia al servizio, rimborsiamo il 50% dei 99 €. Questo rimborso è una condizione commerciale dell'offerta, non un diritto di recesso previsto dalla legge.»
26.3. Promozioni sui Piani di Assistenza. Secondo le condizioni dello SLA (§ 4.3): (a) Prime 10 vendite: «Sei mesi del piano Individuale, che altrimenti parte da 500 € al mese: i primi 3 mesi sono gratuiti, poi 3 mesi alla tariffa minima a pagamento di 29,99 €: in totale 89,97 € per sei mesi»; (b) Offerta di lancio: il primo mese di assistenza è gratuito con qualsiasi piano di supporto. Al termine del periodo promozionale il Piano prosegue a pagamento solo se il Cliente lo conferma, alle condizioni dello SLA.
26.4 (abrogato).
Art. 27 — Comunicazioni
27.1. Le comunicazioni con effetti contrattuali (denunce di vizi, diffide, dichiarazioni di risoluzione o recesso, contestazioni) sono effettuate per iscritto via PEC: per CLARYEL a claryel@ultracert.it; per il Cliente all'indirizzo PEC indicato nell'Ordine o risultante dai pubblici registri. Le comunicazioni operative (ordini, conferme, ticket) possono avvenire via email all'indirizzo amministrazione@claryel.it o tramite i canali di assistenza.
Art. 28 — Modifiche delle CGV
28.1. CLARYEL può modificare le CGV; le modifiche si applicano agli Ordini trasmessi dopo la pubblicazione della nuova versione, identificata da numero e data. Ai Contratti già conclusi continua ad applicarsi la versione accettata. Per le modifiche dello SLA si applica quanto previsto nello SLA.
Art. 29 — Legge applicabile e foro competente
29.1. Il Contratto è regolato dalla legge italiana, con esclusione della Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale di merci.
29.2. Per ogni controversia relativa al Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Como.
Art. 30 — Disposizioni finali
30.1. L'eventuale nullità o inefficacia di una clausola non comporta la nullità delle altre.
30.2. Il Cliente non può cedere il Contratto senza il consenso scritto di CLARYEL.
30.3. Il Contratto costituisce l'intero accordo tra le Parti sul suo oggetto.
30.4. In caso di traduzioni prevale il testo italiano.
30.5. La tolleranza di inadempimenti non costituisce rinuncia ai relativi diritti.
Approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
Il Cliente dichiara di aver letto le presenti CGV e di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2, e 1342 c.c., le seguenti clausole: art. 2.4 (rifiuto e annullamento degli ordini); art. 4.4 (facoltà di non accettare gli ordini); artt. 6.5 e 24.1 (sospensione dell'esecuzione); artt. 8.2 e 8.3 (termini non essenziali ed esclusione del risarcimento per ritardo); art. 10.2 (termine di denuncia dei danni da trasporto); artt. 12.2 e 13.2 (decadenze); art. 13.3 (modalità di riparazione o sostituzione); art. 13.5 (garanzie uniche); art. 14 (limitazioni di licenza); art. 15.3-bis (Livello 1: firmware non più aggiornato dal produttore e vulnerabilità del firmware non mitigabili); art. 15.5 (esonero per mancata installazione degli aggiornamenti); art. 16 (limitazioni di responsabilità); art. 22.2 (recesso per forza maggiore); art. 24.2 (clausola risolutiva espressa); art. 25 (restrizioni nei rapporti con terzi in materia di esportazioni); art. 28 (modifiche); art. 29.2 (foro esclusivo di Como); art. 30.2 (divieto di cessione).
Modalità di approvazione. L'approvazione specifica avviene mediante sottoscrizione separata del presente elenco, distinta dall'accettazione delle CGV, con firma autografa, firma elettronica o firma digitale. Negli ordini online l'approvazione avviene mediante un'apposita casella dedicata esclusivamente al presente elenco, distinta da quella di accettazione delle CGV, e mediante sottoscrizione del modulo d'ordine con firma elettronica o digitale oppure sua trasmissione firmata via PEC; la sola selezione della casella non è sufficiente.
Luogo e data ______________________ Timbro e firma del Cliente (legale rappresentante) ______________________
Allegato A — Dichiarazione di qualità professionale
Il sottoscritto ______________________, in qualità di legale rappresentante di ______________________ (ragione sociale), con sede in ______________________, P.IVA ______________________, C.F. ______________________, codice destinatario SdI ________ / PEC ______________________, dichiara che l'acquisto presso CLARYEL SRLS è effettuato nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale e per scopi a essa connessi, che non agisce in qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 206/2005 e che i dati indicati sono veritieri.
Data ______________ Firma ______________________
Allegato B — Accordo sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR
- Parti e ruoli. Il Cliente è titolare del trattamento; CLARYEL SRLS è responsabile del trattamento.
- Oggetto e durata. Trattamenti strettamente necessari all'assistenza remota, alla diagnosi e agli interventi in garanzia o previsti dal Piano di Assistenza, per la durata del rapporto di garanzia o di assistenza.
- Natura e finalità. Accesso remoto autorizzato dal Cliente, consultazione di log e configurazioni, interventi correttivi. CLARYEL non tratta i dati per finalità proprie.
- Tipi di dati e categorie di interessati. Dati identificativi e di account di utenti, dipendenti e collaboratori del Cliente eventualmente presenti in configurazioni, log e metadati del sistema. I dati personali conservati sulle partizioni cifrate non sono accessibili a CLARYEL durante le sessioni di assistenza.
- Obblighi di CLARYEL. CLARYEL: (a) tratta i dati soltanto su istruzione documentata del Cliente; (b) garantisce che le persone autorizzate al trattamento si siano impegnate alla riservatezza; (c) adotta le misure di sicurezza di cui all'art. 32 GDPR; (d) ricorre a sub-responsabili solo alle condizioni del punto 8; (e) assiste il Cliente nel dare seguito alle richieste degli interessati; (f) assiste il Cliente negli adempimenti di cui agli artt. 32–36 GDPR; (g) al termine dei servizi cancella o restituisce i dati, salvo obblighi di legge; (h) mette a disposizione le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto dell'art. 28 GDPR e consente e contribuisce alle attività di revisione.
- Misure tecniche e organizzative. Accesso remoto solo su richiesta e con il consenso del Cliente per ciascuna sessione; blocco delle partizioni cifrate prima di ogni sessione di CLARYEL o di terzi; autenticazione degli operatori e tracciamento delle sessioni; minimizzazione dei dati e redazione di log e diagnostica; accesso consentito alle sole persone autorizzate ai sensi dell'art. 2-quaterdecies D.Lgs. 196/2003.
- Violazioni dei dati personali. CLARYEL informa il Cliente senza ingiustificato ritardo e comunque entro 48 ore dal momento in cui ne viene a conoscenza, fornendo le informazioni disponibili necessarie per gli adempimenti dell'art. 33 GDPR.
- Sub-responsabili. Il Cliente concede un'autorizzazione generale al ricorso a sub-responsabili (ad es. fornitori di servizi di comunicazione, posta elettronica, ticketing e agenti IA di supporto). L'elenco aggiornato dei sub-responsabili è disponibile su richiesta. CLARYEL informa il Cliente delle modifiche previste e il Cliente può opporsi per motivi legittimi. CLARYEL impone ai sub-responsabili obblighi equivalenti a quelli del presente Allegato.
- Trasferimenti al di fuori dello SEE. Sono consentiti solo in presenza delle garanzie previste dal Capo V del GDPR.
- Responsabilità. Si applica l'art. 82 GDPR; per il resto si rinvia all'art. 16 delle CGV, nei limiti consentiti dalla legge.
Riferimenti normativi
- Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262), artt. 1218, 1229, 1256, 1326, 1336, 1341, 1342, 1454, 1456, 1457, 1460, 1490, 1491, 1492, 1494, 1495, 1510, 1511, 1512, 1523, 1524, 1526: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262:2
- D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-10-09;231
- D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206
- L. 22 aprile 1941, n. 633: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196
- Reg. (UE) 2016/679 (GDPR): https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
- Reg. (UE) 2023/2854 (Data Act): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R2854
- Reg. (UE) 2024/1689 (AI Act): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32024R1689 e Reg. (UE) 2026/1744: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj
- Reg. (UE) 2024/2847 (Cyber Resilience Act): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32024R2847
- Reg. (UE) n. 617/2013 (progettazione ecocompatibile dei computer — Livelli 1 e 2): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0617
- Reg. (UE) 2019/424 (progettazione ecocompatibile di server — Livello 3 e superiori, ove applicabile): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0424
- D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138 (NIS2): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;138
- D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 (RAEE): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-14;49
Registro delle modifiche
Versione 1.3.3 del 18.10.2026 — revisione redazionale; sostituisce la versione 1.3.2
Versione 1.3.2 del 18.10.2026 — v1.3.2 — modifica redazionale: denominazione promozione
Versione 1.3.1 del 18.10.2026 — v1.3.1 — rimosso Wi-Fi opzionale da L2, decisione 18.10.2026:
- Art. 3.4: tolto «disponibili come opzione previa valutazione separata»; le Box di Livello 1 e 2 non includono moduli radio.
- Art. 15.10: riformulato; Livelli 1 e 2 forniti senza moduli radio (Wi-Fi o Bluetooth), connessione di rete via Ethernet cablata; tolta l'opzione Wi-Fi/Bluetooth.
- Nessun'altra modifica. L'elenco delle clausole approvate ai sensi degli artt. 1341–1342 c.c. resta invariato.
Versione 1.3 del 18.10.2026 (rispetto alla versione 1.2 del 18.10.2026):
- Art. 1, definizione «CLARYEL Box»: descrizione d'uso distinta per Livello 1 (uso principalmente locale alla postazione, utilizzo a turno, accesso remoto per l'utente del computer) e Livello 2 (più collaboratori, ciascuno con il proprio account).
- Art. 3.6 (nuovo): gestione dell'alimentazione attivata alla consegna (spegnimento dello schermo e sospensione automatica), modificabile dal Cliente; Wake on LAN attivabile/disattivabile.
- Art. 15.8: per i Livelli 1 e 2 indicato il Reg. (UE) n. 617/2013 (computer); precisato che gli impegni volontari non derivano da tale regolamento; Reg. (UE) 2019/424 solo per il Livello 3 e superiori, ove applicabile.
- Art. 15.9: le informazioni di prodotto dei Livelli 1 e 2 comprendono quelle del Reg. (UE) n. 617/2013, allegato II, punto 7, sulla base di valori misurati.
- Art. 23.1: rinvio alle informazioni di prodotto in materia di progettazione ecocompatibile.
- Riferimenti normativi: aggiunto il Reg. (UE) n. 617/2013; precisato l'ambito del Reg. (UE) 2019/424.
- Art. 26.3 (nuovo): promozioni sui Piani di Assistenza allineate allo SLA § 4.3 — «Prime 10 vendite»: 3 mesi gratuiti, poi 3 mesi a 29,99 €, in totale 89,97 € per sei mesi (prima: 1 mese gratuito + 5 mesi, 149,95 €); «Offerta di lancio»: primo mese gratuito (invariato). Il testo «Prime 10 vendite» mantiene l'inciso «che altrimenti parte da 500 € al mese».
- Nessuna modifica a prezzi dell'hardware, pagamenti, garanzie, limitazioni di responsabilità, art. 15.3-bis, prezzi dei Piani e offerta da 99 € (art. 26.2, testo invariato). L'elenco delle clausole approvate ai sensi degli artt. 1341–1342 c.c. resta invariato.
Versione 1.2 del 18.10.2026: versione precedente.